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Sez. 2 - , Sentenza n. 28305 del 18/06/2019 Ud. (dep. 28/06/2019) Rv. 276540 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA - IN GENERE | Termine di venti giorni ex art. 429, comma 4, cod. proc. pen. – Applicabilità in relazione alla fissazione di udienza successiva alla prima – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276540-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA - IN GENERE

Il termine minimo di venti giorni previsto dall'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., va osservato solo con riguardo alla prima udienza fissata per il giudizio, poiché per quelle successive non è previsto alcun termine dilatorio, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice l'individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze. (Fattispecie in cui, dopo che la "vocatio in iudicium" dell'imputata era avvenuta nel rispetto del termine di legge, era stata fissata udienza di prosecuzione del processo presso la sede centrale del tribunale, a seguito di soppressione della sezione distaccata dello stesso organo giudiziario ex d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)