Sez. 2 - , Sentenza n. 14987 del 09/01/2020 Cc. (dep. 13/05/2020) Rv. 279197 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen. - Procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n. 36 del 2018 – Modifica sopravvenuta all’irrevocabilità della sentenza – “Nuova prova” – Configurabilità – Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
In tema di revisione, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita per effetto del d.lgs. 15 maggio 2018, n. 36 non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, in ragione della natura mista - sostanziale e processuale - dell'istituto della querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l'insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/05/2018 num. 36 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)