Sez. 6, Sentenza n. 26118 del 08/05/2003 Ud. (dep. 18/06/2003) Rv. 226986 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Impedimento del difensore o dell'imputato - Fissazione dell'udienza di rinvio con nuova citazione - Assicurazione del termine dilatorio per la nuova udienza - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO
Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello (art. 601, comma quinto, cod. proc. pen.) va osservato solo con riguardo alla prima udienza. Per quelle successive, cui il procedimento venga eventualmente differito per impedimento dell'imputato o del difensore, il rinvio dell'art. 598 cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il giudizio di primo grado comporta l'applicabilità della disciplina delineata attualmente all'art. 420-ter (e in precedenza all'art. 486) dello stesso codice, che non prevede alcun termine dilatorio per la nuova udienza da fissare in caso di impedimento degli interessati, lasciando alla discrezionalità del giudice l'individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)