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Sez. 3, Sentenza n. 7466 del 22/01/2002 Ud. (dep. 26/02/2002) Rv. 221167 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Nozione di rifiuto - Traversine ferroviarie impregnate - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221167-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Le traversine in legno impregnate con preservante a base di creosoto, non più utilizzabili nelle strutture ferroviarie di provenienza, vanno qualificate come rifiuti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 22 febbraio 1997 n. 22, pur potendo essere destinate al reimpiego nelle strutture per scopi diversi da quello originario ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, ciò anche in considerazione della loro inclusione tra i materiali per i quali è possibile accedere alle procedure semplificate di recupero per i rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 31 e 33 del citato D.Lgs. n. 22.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)