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Sez. 3, Sentenza n. 1492 del 06/04/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 217181 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Smaltimento - Albo delle imprese - Procedura semplificata di iscrizione - Per i rifiuti avviati al riciclaggio - Rifiuti non destinati di fatto al recupero - Norme ordinarie - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217181-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, alle attività soggette alla procedura semplificata di iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 30, commi 16 e 16 bis del d. lg. N. 22 del 1997), si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento, qualora i rifiuti vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero; ciò in virtù della previsione dell'art. 33, comma 11 del d.lg. cit., la quale sancisce un c.d. principio di "effettività" che vale non soltanto per il soggetto che svolge l'attività di recupero, ma anche per chi raccoglie e trasporta i rifiuti destinati al recupero. Grava pertanto sul trasportatore l'obbligo di avviare i rifiuti ad un impianto abilitato al recupero, anche se tale obbligo non si spinge fino ad un'assunzione di responsabilità penale (se non sulla base dei principi generali in tema di concorso di reato) per il risultato finale delle operazioni di riciclaggio e recupero svolte dal gestore dell'impianto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Decr. Minist. Beni culturali e ambientali 28/04/1998 num. 406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)