Sez. L, Sentenza n. 6722 del 19/07/1994 (Rv. 487429 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Ricorso incidentale non proposto ex art. 334, primo comma, cod. proc. civ. - Inammissibilità per effetto della inammissibilità del ricorso principale - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere
L'inammissibilità del ricorso principale (nella specie, per difetto di procura speciale) non comporta l'inammissibilità del ricorso incidentale che non sia stato proposto ai sensi del primo comma dell'art. 334 cod. proc. civ., il quale è da considerare come impugnazione principale anche ai fini della costituzione e della pendenza del procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)