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Sez. L, Sentenza n. 8805 del 26/10/1994 (Rv. 488266 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Inammissibilità del ricorso principale avverso sentenza non notificata - Tempestività del ricorso incidentale - Accertamento - Criteri - Riferimento al generale termine ex art. 327 cod. proc. civ. - Necessità - Al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale - Estensione.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488266-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

In ipotesi d'inammissibilità del ricorso principale per cassazione avverso sentenza non notificata, la tempestività del ricorso incidentale avverso la stessa pronuncia deve essere verificata non solo con riferimento al generale termine d'impugnazione stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. ma anche con riguardo al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, previsto dall'art. 371, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 370, primo comma, dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)