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Sez. 1, Sentenza n. 970 del 30/01/1998 (Rv. 512088 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Castelletto di sconto e fido smobilizzo crediti: rapporti e differenze con l'apertura di credito - Facoltà del cliente di disporre in via immediata di una somma di denaro - Sussistenza - Esclusione - Impegno della banca ad accettare, fino ad importo predeterminato, titoli per lo sconto - Configurabilità - Conseguenze - Influenza del fido sulla copertura del conto corrente bancario - Esclusione - Idoneità del fido ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente successivamente fallito - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512088-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratti bancari, il cosiddetto "castelletto di sconto" ovvero il "fido per smobilizzo crediti" non attribuiscono al cliente della banca, a differenza di quanto avviene con il contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre immediatamente di una determinata somma di denaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidatario presenterà, sì che il fido non rappresenta l'ammontare delle somme di cui il cliente può disporre (dovendo queste essere determinate dall'entità degli accreditamenti effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto) ma soltanto il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli presentati dal cliente stesso. Ne consegue che l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, ne può escludere, ai fini dell'esperibilità dell'azione di cui all'art. 67 legge fallimentare, il carattere solutorio delle rimesse effettuate, su tale conto, dal cliente, poi fallito, se, nel corso del rapporto, il correntista abbia "sconfinato" dal limite di affidamento concessogli con il (diverso) contratto di apertura di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 1858, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)