Sez. 6, Sentenza n. 28514 del 16/06/2005 Cc. (dep. 29/07/2005) Rv. 231748 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Proprietà degli impianti - Irrilevanza - Intercettazione telematica - Disciplina.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
In materia di intercettazioni, l'obbligo di impiego di congegni in dotazione alla polizia non attiene allo strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione etc.) attraverso cui la P.G. si procura le apparecchiature - che possono anche restare di proprietà del privato - ma impone a terzi il divieto di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per l'intercettazione (ha precisato la Corte che la disposizione di cui all'art. 268 comma terzo bis cod. proc. pen. va interpretata nel senso che per le intercettazioni informatiche é positivamente escluso il rischio di inquinamento della prova nel caso in cui i privati continuino ad accedere agli impianti che siano di loro proprietà).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)