Sez. 6, Sentenza n. 40330 del 30/09/2003 Cc. (dep. 23/10/2003) Rv. 227602 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Impianti in dotazione nella PG - Strumento giuridico attraverso cui la PG riceve tale dotazione - Rilevanza - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazioni telefoniche, la norma di cui al terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., nel prevedere che l'intercettazione possa effettuarsi attraverso impianti in dotazione della polizia giudiziaria, non si occupa dello strumento giuridico attraverso cui la polizia riceve tale dotazione (compravendita, comodato, locazione o altro), ma si preoccupa soltanto che terzi estranei a tali impianti non possano accedervi. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto sulla base dell'assunto che la polizia aveva usato apparecchi non propri ma noleggiati per effettuare le intercettazioni autorizzate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)