Sez. 2, Sentenza n. 48461 del 18/11/2004 Cc. (dep. 16/12/2004) Rv. 230757 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - Acquisizione delle apparecchiature mediante noleggio o altri contratti che non comportino trasferimento della proprietà - Irrilevanza - Conseguenze.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche, deve considerarsi impianto in dotazione alla polizia giudiziaria qualunque apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, e dunque anche il materiale tecnico che, appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio o d'un qualunque altro contratto. Ne consegue che non è necessaria, una volta rilasciato il provvedimento che dispone il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria (art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.), un'autorizzazione del P.M. particolarmente mirata a legittimare l'uso di mezzi appartenenti a terzi. (In motivazione la Corte ha escluso che una tale necessità possa dedursi dalla previsione del comma terzo-bis dello stesso art. 268, che prescrive una specifica autorizzazione quando si debbano intercettare comunicazioni informatiche o telematiche mediante impianti appartenenti a privati, poiché la norma non si riferisce alle conversazioni telefoniche, e si giustifica per la presunzione che gli apparati necessari alla captazione dei segnali informatici o telematici, data la loro complessità, debbano essere utilizzati presso i proprietari, e dunque fuori dal controllo diretto e costante che la polizia giudiziaria può esercitare quando opera in locali di propria pertinenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)