Sez. 5, Sentenza n. 16877 del 21/07/2009 (Rv. 609218 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Esportazioni di prodotti agricoli verso Paesi extracomunitari - Restituzioni od anticipazioni all'esportazione - Riconoscimento - Condizioni - Versamento cauzionale o fideiussione bancaria od assicurativa - Svincolo - Condizioni - Prova dell'immissione al consumo nel Paese destinatario - Modalità - Supplementi documentali - Esigibilità - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
Il beneficio delle restituzioni all'importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, anche sotto forma di anticipazioni o prefinanziamenti, agli esportatori di prodotti agricoli verso Paesi extracomunitari, e consistente in un contributo pari alla differenza tra il prezzo intracomunitario (più elevato) e quello extracomunitario (meno elevato), è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l'Autorità nazionale doganale (attualmente nel nostro ordinamento l'Agenzia delle Dogane) può escutere nel caso in cui l'impresa finanziata non esegua l'esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d'idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione. A tal fine, l'Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge, in virtù del generale obbligo previsto dall'art. 8 n. 1 del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l'effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell'intensificazione dei controlli da parte dell'Autorità nazionale.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 17, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 21/04/1970 num. 729 art. 8 com. 1 n. 1, Regolam. Consiglio CEE 04/03/1980 num. 565
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)