Sez. 5, Sentenza n. 24207 del 26/09/2008 (Rv. 605079 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Esportazione di cereali - Finanziamenti comunitari ex Reg. CEE n. 3665 del 1987 - Presupposti - Necessità di fornire cauzione - Interpretazione delle clausole della cauzione - Secondo le indicazioni del Reg. CEE n. 2220 del 1985 - Conseguenze - Autonomia del contratto di garanzia.
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Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento delle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987, devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell'esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citato prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l'impegno, però, del garante "congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione". Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 22/07/1985 num. 2220 art. 3, Regolam. Commissione CEE 22/07/1985 num. 2220 art. 8, Regolam. Commissione CEE 22/07/1985 num. 2220 art. 16, Regolam. Commissione CEE 22/07/1985 num. 2220 art. 18, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 15, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 20, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 22, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)