Sez. 3, Sentenza n. 5914 del 18/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159608 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - CAVE - NORMATIVA URBANISTICA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - NORMATIVA SPECIFICA.*
EDILIZIA - IN GENERE - CAVE - NORMATIVA URBANISTICA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - NORMATIVA SPECIFICA.*
L'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, subordina a concessione del sindaco tutte le attività che comportano trasformazioni del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi. L'apertura e la coltivazione di cave resta, invece, regolata dal R.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, sostituita all'autorizzazione del distretto minerario quella regionale, in forza della legislazione di delega alle regioni (d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 62, 82). Devesi, pertanto, ritenere che la normativa in materia di cave, per la sua specificità, non sia stata abrogata dalla legislazione urbanistica, per cui la concessione edilizia da parte del sindaco del comune interessato non è richiesta, salvo che all'attività di apertura e coltivazione di una cava si accompagni, per la sua funzionalità, la costruzione di opere a scopo abitativo o aziendale. (Conf mass n 152638; (Conf mass n 149177; (Conf mass n 144206).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 51, DPR 28/06/1955 num. 620 art. 4, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 28, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)