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Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 01/06/1990 (Rv. 467526 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMESSA O INCOMPLETA INDICAZIONE DI UNA DELLE PARTI - MERA IRREGOLARITÀ - LIMITI INEQUIVOCA INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467526-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMESSA O INCOMPLETA INDICAZIONE DI UNA DELLE PARTI - MERA IRREGOLARITÀ - LIMITI INEQUIVOCA INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ.*

La mancata o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di uno dei soggetti che ha partecipato al giudizio, non incide sulla regolare Costituzione del rapporto processuale, e non integra motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali qualora dal contesto della decisione sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa od inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire se la pronuncia sia stata emessa anche nei suoi confronti sicché il contraddittorio sia stato regolarmente istituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ.. (V 3908/84, mass n 435857; (V 1215/82, mass n 419088).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)