Sez. 3, Sentenza n. 18483 del 09/02/2017 Ud. (dep. 13/04/2017) Rv. 269633 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Reati sessuali - Riferibilità all'elisione od attenuazione delle conseguenze dannose da parte dell'imputato - Esclusione - Riferibilità al risarcimento del danno anche non patrimoniale - Configurabilità - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Nei reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. non è configurabile con riferimento all'ipotesi di ravvedimento attivo di cui alla seconda parte della disposizione, postulando una reversibilità degli effetti delittuosi non applicabile a reati di natura istantanea, come quelli indicati, nei quali la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l'offesa; l'attenuante è invece sempre configurabile con riferimento all'ipotesi di risarcimento del danno di cui alla prima parte della disposizione citata, sempre che il reo provveda alla integrale riparazione di ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura non patrimoniale, derivata dal reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)