Sez. 3, Sentenza n. 31927 del 28/05/2015 Ud. (dep. 22/07/2015) Rv. 264249 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Reati sessuali - Attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - Applicabilità - Presupposti - Offerta avente i requisiti della congruità e serietà - Valutazione - Necessità - Anche in caso di mancata accettazione da parte della persona offesa.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
In tema di atti sessuali con un minorenne, è concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in presenza di un'offerta di risarcimento del danno, anche non formale, che, tenuto conto degli effetti del reato (se del caso da determinarsi anche con l'ausilio di perizie mediche o psicologiche), abbia i requisiti della congruità e della serietà, pure quando la persona offesa non abbia accettato l'offerta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)