Sez. 3, Sentenza n. 14959 del 13/01/2015 Ud. (dep. 13/04/2015) Rv. 263049 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Riferibilità anche al danno morale o psichico - Esclusione - Fattispecie in materia di reati sessuali.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
In tema di circostanze attenuanti comuni, quella prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. non è concedibile ove il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, in quanto le conseguenze di tale danno non sono suscettibili di spontanea ed efficace elisione od attenuazione. (In applicazione del principio, è stato escluso il riconoscimento dell'attenuante con riferimento all'autore di abusi sessuali in danno della figlia, il quale aveva cessato spontaneamente la condotta illecita, si era presentato di sua iniziativa alla P.G. per confessarlo e, a fini riparatori, aveva impegnato i suoi beni per il sostentamento della famiglia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)