Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 07/03/1995 (Rv. 490957 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza pronunciata dal Tribunale in primo grado - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Appello - Ammissibilità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di sanzioni disciplinari a carico di notai, la sentenza pronunciata dal tribunale in primo grado (e non in grado di appello avverso la decisione del consiglio notarile ovvero su reclamo avverso il provvedimento del presidente del tribunale quando l'incolpato è componente del consiglio dell'ordine) è soggetta ad appello, ai sensi dell'art. 155 legge 16 febbraio 1913, e non ha ricorso per Cassazione, nemmeno quando il tribunale, previa "derubricazione" della violazione ascritta all'incolpato, gli applichi la sanzione, meno grave, della censura.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)