Sez. 4, Sentenza n. 42020 del 16/09/2003 Ud. (dep. 05/11/2003) Rv. 227294 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento mediante alcooltest - Omesso avviso di deposito del verbale contenente i risultati dell'alcooltest - Nullità relativa - Effetti.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso avviso di deposito, previsto dall'art. 366 cod. proc. pen., del verbale contenente i risultati dell'alcooltest integra gli estremi della nullità relativa, la quale, se ritualmente eccepita, comporta l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato con tale mezzo di prova, con la conseguenza che di esso il giudice non può tenere conto nella formazione del suo convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato; è, tuttavia, illegittima la sentenza di non doversi procedere per la nullità della suddetta prova, posta a base del rinvio a giudizio dell'imputato, attesoché la responsabilità in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche non deve necessariamente essere provata attraverso l'alcooltest, ma può essere desunta da qualsiasi altro elemento probatorio idoneo a comprovare lo stato di alterazione psicofisica. (Contrasto segnalato con relazione n. 94 del 2003).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 366, Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)