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Sez. U, Sentenza n. 1299 del 27/09/1995 Ud. (dep. 05/02/1996) Rv. 203634 - 01

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Circolazione - Guida in stato di ebbrezza - Da alcool | Prova dello stato di ebbrezza - Strumenti e procedure di cui all'art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Necessità - Esclusione - Ricorso a qualsiasi elemento sintomatico - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203634-01

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Circolazione - Guida in stato di ebbrezza - Da alcool

Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accettato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)