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Sez. L, Sentenza n. 23904 del 19/11/2007 (Rv. 600264 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Giudizio penale per fatti compiuti in servizio - Spese di difesa - Art. 20 del d.P.R. n. 335 del 1990 - Diritto del dipendente al rimborso - Presupposto - Assenza di conflitto di interessi con l'amministrazione - Accertamento - Necessità - Preventiva iniziativa dell'amministrazione ai sensi del comma 1 del richiamato art. 20 - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600264-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

In relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 335 del 1990 - concernente l'assunzione a carico dell'azienda o dell'amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo delle spese legali per la difesa dei dipendenti in relazione a procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio - presupposto del diritto del dipendente al rimborso, previsto nell'ultimo comma, è l'assenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione, da accertarsi sulla base di una valutazione complessiva del provvedimento giudiziario conclusivo del giudizio che ha coinvolto il dipendente, al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità; la sussistenza del diritto in questione non dipende dalla preventiva iniziativa dell'amministrazione, ai sensi del comma 1 invece della stessa disposizione, di assumere a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale.

Riferimenti normativi: DPR 04/08/1990 num. 335 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)