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Sez. 2, Sentenza n. 8961 del 29/08/1990 (Rv. 469125 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTI CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1990-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469125-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTI CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*

Le parti contro le quali sia stata proposta impugnazione, e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., possono proporre impugnazione incidentale tardiva, nei termini previsti dagli artt. 343, 370 e 371 stesso codice, anche se essa abbia carattere autonomo e non riguardi quindi il medesimo capo (o altro capo connesso o dipendente) investito dal gravame principale, sia perché dalla lettera della norma non risulta alcun limite oggettivo all'ammissibilità della impugnazione, sia perché la "ratio" ispiratrice dell'art. 334 cod. proc. civ. è volta a riequilibrare la posizione processuale della parte parzialmente soccombente e favorevole ad accettare la sentenza soltanto se la controparte sia disposta a fare altrettanto, senza dovere subire gli effetti della decadenza del diritto di impugnare o della propria acquiescenza. (Conf 3476/89, mass n 463465; (Conf 3227/89, mass n 463309; (Conf 1459/89, mass n 462272; (Conf 399/89, mass n 461526).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)