Sez. 2, Sentenza n. 3227 del 06/07/1989 (Rv. 463309 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - LIMITAZIONI - DI CARATTERE SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - DI CARATTERE OGGETTIVO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - LIMITAZIONI - DI CARATTERE SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - DI CARATTERE OGGETTIVO - ESCLUSIONE.*
In tema d'impugnazione incidentale tardiva, l'art. 334 cod. proc. civ. prevede solo limitazioni di carattere soggettivo, nel senso che l'impugnazione può essere esperita unicamente dai soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio e dalle parti destinatarie di un'impugnazione principale ammissibile, con la conseguenza che l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa, conformemente alla sua ratio - che è quella di ristabilire davanti al giudice del gravame l'equilibrio tra le posizioni delle parti e di favorire la accettazione delle pronunce impugnabili - senza limiti di carattere oggettivo (attinenti ai rapporti con l'impugnazione principale). (Conf 1459/89, mass n 462272; (Conf 399/89, mass n 461526; (Conf 2149/87, mass n 451378; (contra 1797/89, mass n 462491; (contra 818/89, mass n 461841; (contra 736/89, mass n 461775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)