Sez. L - , Sentenza n. 34457 del 24/12/2019 (Rv. 656357 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Rimborso spese legali - Art. 45 del c.c.n.l. del 2003 per il personale non dirigente di Poste Italiane - Presupposti - Assenza di conflitto di interessi - Necessità - Successiva assoluzione del dipendente - Rilevanza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di rimborso delle spese legali sostenute dal personale non dirigente di Poste Italiane, ai sensi dell'art. 45 del c.c.n.l. del 2003, l'assenza di conflitto di interessi, che costituisce il presupposto per l'assunzione dell'onere di pagamento da parte datoriale, va valutata "ex ante" nel momento in cui è stata posta in essere la condotta generatrice di responsabilità, né è automaticamente esclusa in caso di assoluzione del dipendente, occorrendo accertare, sulla base di una autonoma ricostruzione fattuale della vicenda da parte del giudice di merito, che il dipendente abbia agito unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzione dei compiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo datore di lavoro, fermo restando che ai fini ricostruttivi della esistenza o meno di una situazione antagonista possono, comunque, assumere rilievo elementi acquisiti successivamente, anche tratti dal provvedimento che ha definito il giudizio nel quale era coinvolto il lavoratore.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/07/2003 art. 45, Contr. Coll. 11/07/2007 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)