Sez. L - , Ordinanza n. 18256 del 11/07/2018 (Rv. 649818 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Rimborso spese legali - Art. 28 del c.c.n.l. enti locali 14 settembre 2000 - Presupposti - Assenza di conflitto di interessi - Necessità - Successiva assoluzione del dipendente - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi "ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Contr. Coll. 28/04/1987 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)