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Sez. L, Sentenza n. 208 del 14/01/1982 (Rv. 417900 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - DECLARATORIA DI NULLITÀ PER UNA CAUSA DIVERSA DALLA MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA EX ART. 429 COD. PROC. CIV..*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417900-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - DECLARATORIA DI NULLITÀ PER UNA CAUSA DIVERSA DALLA MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA EX ART. 429 COD. PROC. CIV..*

Per il combinato disposto degli artt. 354, primo comma, e 161, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di appello non può rimettere la causa al giudice di primo grado - e deve, perciò, trattenerla per la decisione di merito - ove dichiari che la sentenza impugnata è nulla per una causa diversa dalla Mancanza della sottoscrizione del giudice (nella specie, per la mancata lettura del dispositivo in udienza ai sensi del primo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge n. 533 del 1973). (Conf 6062/80, mass n 409840).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)