Sez. 3, Sentenza n. 3843 del 25/06/1982 (Rv. 421811 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI RECESSO DEL LOCATORE DA LOCAZIONE ABITATIVA - OMISSIONE DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - LIMITI - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO DA PARTE DI QUELLO D'APPELLO - DIVIETO - ULTERIORE PARI NULLITÀ DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI RECESSO DEL LOCATORE DA LOCAZIONE ABITATIVA - OMISSIONE DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - LIMITI - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO DA PARTE DI QUELLO D'APPELLO - DIVIETO - ULTERIORE PARI NULLITÀ DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*
L'omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza - in violazione dell'art. 429, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), che trova applicazione anche nelle controversie concernenti il recesso del locatore da locazione abitativa, in virtù del collegamento tra l'ultimo comma dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplinante detto recesso) ed i precedenti artt. 30 e 46 (che rinviano alle norme relative al rito del lavoro ed in specie ai commi primo e secondo dell'art. 429 citato), nonché dell'ulteriore rinvio a tale specifica normativa processuale derivante dall'art. 74 della legge suindicata per il titolo del recesso - determina la nullità insanabile della sentenza. Questo vizio, peraltro, non potendo essere equiparato all'ipotesi (Mancanza di sottoscrizione del giudice) considerata dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., si converte in motivo di impugnazione e può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione, con l'ulteriore conseguenza che il giudice di secondo grado, rilevata la nullità (per il motivo anzidetto) della sentenza appellata, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., ma deve trattenerla per la decisione di merito e che, ove pure la pronunzia d'appello (di merito) sia affetta da identico vizio, ritualmente denunciato in Sede di legittimità, ne va disposta la Cassazione con rinvio, a norma dell'art. 383 cod. proc. civ.. (V 1776/82, mass n 419629; (V 947/82, mass n 418803; (V 208/82, mass n 417900; (V 1737/81, mass n 412419).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)