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Sez. 2, Sentenza n. 1342 del 09/02/1987 (Rv. 450818 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - NATURA DI MEZZO DI PROVA - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - INIZIATIVA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450818-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - NATURA DI MEZZO DI PROVA - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - INIZIATIVA D'UFFICIO.*

La consulenza tecnica, anche quando diventa strumento di accertamento di meri fatti, non costituisce mai un mezzo di prova vero e proprio, in quanto ogni accertamento implica, al di là della percezione della realtà, una valutazione fondata sull'applicazione di regole di esperienza tecnica, cioè un giudizio e non una semplice testimonianza. Non sussiste, pertanto, in ordine a tale mezzo istruttorio che, per altro, non è nella disponibilità delle parti, il divieto di rinnovarlo in grado di appello. (V 1411/78, mass n 390787; (V 1728/71, mass n 352197).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)