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Sez. 3, Sentenza n. 1411 del 23/03/1978 (Rv. 390787 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1978-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390787-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITA D'UFFICIO.*

Il principio della infrazionabilita della prova impedisce di riproporre o di rinnovare in Sede di gravame mezzi istruttori gia esauriti in primo grado, ovvero di dedurre una prova diretta a contraddire o a neutralizzare quella sperimentata in primo grado dalla controparte: al di fuori di tali preclusioni, e consentito dedurre per la prima volta in appello un mezzo di prova che la parte interessata avrebbe potuto proporre in primo grado e, a fortiori, si puo sollecitare il giudice dell'impugnazione ad ammettere un mezzo, come la consulenza tecnica, che egli avrebbe potuto ammettere d'ufficio, nell'ambito delle sue facolta discrezionali, sicche, per tale incombente, neppure si pone il problema della tempestivita e della novita della prova. (Conf 1630/77, mass n 385338).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)