Sez. 3, Sentenza n. 6594 del 30/07/1987 (Rv. 454827 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - LIMITAZIONI ALLA AMMISSIBILITÀ IN GRADO DI APPELLO - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - LIMITAZIONI ALLA AMMISSIBILITÀ IN GRADO DI APPELLO - INSUSSISTENZA.*
La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, non una prova vera e propria. In particolare essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, e non può considerarsi, pertanto, soggetta alla disciplina ed alle limitazioni che l'art. 345 secondo comma, cod. proc. civ. detta per i mezzi di prova in appello. (V 1342/87, mass n 450818, sul terzo principio; (V 4612/80, mass n 408428, sul terzo principio; (V 1411/78, mass n 390787, sul terzo principio; (V 1630/77, mass n 385338, sul terzo principio; (Conf 4991/84, mass n 436846, sul primo principio; (Conf 3232/84, mass n 435275, sul secondo principio; (Conf 453/83, mass n 425242, sul primo principio; (Conf 2013/82, mass n 419861, sul secondo principio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)