Sez. 3, Sentenza n. 149 del 13/01/1987 (Rv. 449923 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - TRASFERIMENTO DEL DOMICILIATARIO - NOTIFICA A MANI PROPRIE PRESSO IL NUOVO DOMICILIO - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - TRASFERIMENTO DEL DOMICILIATARIO - NOTIFICA A MANI PROPRIE PRESSO IL NUOVO DOMICILIO - VALIDITÀ.*
Quando il domicilio viene eletto presso una determinata persona che assume appunto la veste di domiciliatario, ai fini della notificazione l'elemento personale prevale su quello topografico. Pertanto, se l'atto è stato ricevuto direttamente dalla persona che rivestiva la qualifica di domiciliatario, la notificazione deve ritenersi valida anche se la consegna è stata ad essa effettuata nel luogo ove questa aveva trasferito il suo domicilio originario (nella specie, nell'ambito dello stesso comune), non potendo dubitarsi che, in tal modo, la notifica abbia raggiunto il suo scopo consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della ricevuta notifica chi con l'elezione lo ha designato quale domiciliatario. (Conf 1822/82, mass n 419663; (Conf 1177/76, mass n 379859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)