Sez. 3, Sentenza n. 1822 del 20/03/1982 (Rv. 419663 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO LO STUDIO DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO, ANCHE SE IN LUOGO DIVERSO, DOVUTO A TRASFERIMENTO, DA QUELLO INDICATO NELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - VALIDITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO LO STUDIO DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO, ANCHE SE IN LUOGO DIVERSO, DOVUTO A TRASFERIMENTO, DA QUELLO INDICATO NELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - VALIDITÀ.*
È valida, e come tale idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza presso lo studio del procuratore domiciliatario della parte, ancorché in luogo diverso, a seguito di trasferimento, da quello indicato nella elezione di domicilio, atteso che, in tema di notificazione presso il domiciliatario, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., l'elemento personale prevale su quello topografico, nel senso che la consegna dell'atto nel luogo in cui si è effettivamente trasferita la persona designata realizza lo scopo di portare il medesimo a sua conoscenza. (V 1177/76, mass n 379859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)