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Sez. 1, Sentenza n. 1177 del 05/04/1976 (Rv. 379859 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEMENTO PERSONALE - PREVALENZA SU QUELLO TOPOGRAFICO - TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO ORIGINARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379859-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEMENTO PERSONALE - PREVALENZA SU QUELLO TOPOGRAFICO - TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO ORIGINARIO - IRRILEVANZA.*

Quando il domicilio viene eletto presso una determinata persona che assume appunto la veste di domiciliatario, ai fini della notificazione l'elemento personale prevale su quello topografico. Pertanto, se l'atto e stato ricevuto direttamente dalla persona che rivestiva la qualifica di domiciliatario, la notificazione deve ritenersi valida anche se la consegna e stata ad essa effettuata nel luogo ove questa aveva trasferito il suo domicilio originario (nella specie, nell'ambito dello stesso comune), non potendo dubitarsi che, per tal modo, la notifica abbia raggiunto il suo scopo consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio e stato eletto di informare tempestivamente della ricevuta notifica chi con l'elezione lo ha designato quale domiciliatario. (fattispecie riguardante la notificazione dell'atto di appello). (V 71/75, mass n 373215).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)