Sez. 3, Ordinanza n. 24262 del 26/09/2008 (Rv. 604663 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località - Presunzione di vessatorietà - Conseguenze in tema di onere della prova - Superamento della presunzione - Onere di provare la effettività della negoziazione individuale - A carico del professionista - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. U, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (e già dell'art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ.) la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo e si presume vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa. Pertanto, mentre spetta al consumatore, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, che agisca in giudizio di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs., spetta viceversa al professionista superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza ha costituito l'esito di una trattativa individuale, seria ed effettiva, essendo a tal fine insufficiente la mera aggiunta a penna della clausola, nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto della clausola medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)