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Sez. L, Sentenza n. 11929 del 07/08/2003 (Rv. 565748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Dei funzionari direttivi - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa dipendente postale dell'area quadri.
Stato
decisa il 2003-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore. (Nella specie, relativa a personale dipendente delle Poste Italiane SpA appartenente all'area quadri, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza della prima ipotesi sulla base dell'art 68 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che, secondo un'interpretazione logicamente e correttamente motivata, esprimeva l'intento di non pattuire per i quadri un preciso orario di lavoro, restando irrilevante la corresponsione per alcuni periodi di compensi per lavoro straordinario, attribuibile a erronea interpretazione delle norme collettive o a spontanea corresponsione di un incentivo)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)