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Sez. L - , Sentenza n. 29906 del 25/10/2021 (Rv. 662711 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE | Iscrizione del lavoratore a un’associazione sindacale - Mandato a stipulare un nuovo contratto collettivo - Conseguenze - Efficacia retroattiva del nuovo contratto - Applicabilità - Cessazione del rapporto di lavoro individuale - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662711-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE

Il lavoratore iscritto ad un'associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell'attribuire efficacia retroattiva al nuovo contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione. (Principio affermato in relazione agli aumenti retributivi previsti con efficacia retroattiva dall'art. 55 del c.c.n.l. dirigenza medica ospedali classificati del 14.6.2007, per i quali non era espressamente prevista l'estensione al personale non in servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 14/06/2007 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)