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Sez. L, Sentenza n. 3811 del 22/06/1982 (Rv. 421774 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - MANDATO DI UN LAVORATORE ALLA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO - STIPULAZIONE DI QUESTO SUCCESSIVA ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421774-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - MANDATO DI UN LAVORATORE ALLA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO - STIPULAZIONE DI QUESTO SUCCESSIVA ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all'applicazione delle Disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione. (Conf 5281/78, mass n 395053).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)