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Sez. L, Sentenza n. 16032 del 17/08/2004 (Rv. 575770 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Previsione di aumenti retributivi con effetto retroattivo - Limitazione ai lavoratori ancora in servizio - Liceità.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575770-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Nel vigente ordinamento giuridico non esiste un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere, in determinate situazioni, una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni; pertanto, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione di un rinnovo di un contratto collettivo (nella specie, aziendale), che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data, ancorché in servizio nel precedente periodo relativamente al quale siano stati (retroattivamente) attribuiti i miglioramenti retributivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)