Sez. L, Sentenza n. 1939 del 29/05/1976 (Rv. 380745 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - OPERAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE - VERIFICA DEI CREDITORI E DEBITORI - NATURA AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - SENTENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - CONTESTAZIONE SUI CREDITI AMMESSI - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - OPERAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE - VERIFICA DEI CREDITORI E DEBITORI - NATURA AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - SENTENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - CONTESTAZIONE SUI CREDITI AMMESSI - AMMISSIBILITA.*
Nella procedura di concordato preventivo, a differenza di quanto avviene in quella fallimentare, non ha luogo una verifica giudiziale dei crediti, bensi una verifica puramente amministrativa, fatta dal Commissario giudiziale sotto la vigilanza del giudice delegato, ai soli fini di determinare quali siano i creditori che hanno diritto a partecipare alla deliberazione del concordato, restando impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza o misura del credito. Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato non preclude la discussione sulla sussistenza o sulla misura, o sulla natura dei crediti gia ammessi al voto. (V 2346/70, mass n 348553; (V 2240/69, mass n 341603; (V 2540/58; (V 1727/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 171, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 171, Legge Falliment. art. 180, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)