Sez. 3, Sentenza n. 2240 del 21/06/1969 (Rv. 341603 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AZIONI DI ACCERTAMENTO DEI CREDITI - ESPERIBILITA NEL CORSO DELLA PROCEDURA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI - ESPERIBILITA - MANCATA ECCEZIONE DELLA RIDUZIONE CONCORDATARIA NEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL CREDITO - IMPROPONIBILITA DELL'ECCEZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI - SOGGEZIONE ALLA RIDUZIONE CONCORDATARIA - TITOLI ANTERIORI E SUCCESSIVI AL CONCORDATO - DIFFERENZE.*
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AZIONI DI ACCERTAMENTO DEI CREDITI - ESPERIBILITA NEL CORSO DELLA PROCEDURA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI - ESPERIBILITA - MANCATA ECCEZIONE DELLA RIDUZIONE CONCORDATARIA NEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL CREDITO - IMPROPONIBILITA DELL'ECCEZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI - SOGGEZIONE ALLA RIDUZIONE CONCORDATARIA - TITOLI ANTERIORI E SUCCESSIVI AL CONCORDATO - DIFFERENZE.*
Nel corso della procedura di concordato preventivo non e precluso ai creditori l'Esercizio di azioni di cognizione e neppure, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, delle azioni esecutive individuali. Non essendo, anzi, predisposto il processo di verifica dei crediti, il creditore non munito di titolo esecutivo non ha altro mezzo, per l'accertamento del suo credito, che l'ordinario giudizio di cognizione. Se, in tale Sede, egli richiede il pagamento dell'intero credito ed il debitore non eccepisce la riduzione stabilita dal concordato, l'eccezione non puo essere proposta (e tanto meno riproposta, quando, come nella specie, non proposta nel primo grado del giudizio di cognizione, sia stata dichiarata inammissibile, perche tardiva, in grado di appello) in Sede di opposizione all'esecuzione. Tale opposizione da, infatti, luogo ad un giudizio di cognizione al quale sono, ovviamente, estranee le questioni attinenti al concorso dei creditori, che riguardano la fase satisfattiva del processo esecutivo. E, se e esatto che tutti i crediti anteriori all'apertura della procedura concordataria sono soggetti alla falcidia in essa stabilita, siano o non siano presidiati da titolo esecutivo, tuttavia, quanto ai titoli giudiziali, occorre distinguere tra quelli anteriori e quelli successivi al concordato, perche, se, in ordine ai primi, nulla impedisce che siano invocate le Disposizioni del concordato stesso, posteriori alla formazione del giudicato, in ordine ai secondi (come nella specie), ogni eccezione al riguardo, in quanto deducibile in Sede di cognizione, resta preclusa in Sede di esecuzione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)