Sez. 1, Sentenza n. 2346 del 11/11/1970 (Rv. 348553 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AZIONI DI ACCERTAMENTO DEI CREDITI - ESPERIBILITA NEL CORSO DELLA PROCEDURA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI - ESPERIBILITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - IMPRENDITORE AMMESSO AL CONCORDATO - SPETTANZA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AZIONI DI ACCERTAMENTO DEI CREDITI - ESPERIBILITA NEL CORSO DELLA PROCEDURA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI - ESPERIBILITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - IMPRENDITORE AMMESSO AL CONCORDATO - SPETTANZA.*
Non e precluso ai creditori, nel corso della procedura di concordato preventivo, l'Esercizio di azioni di accertamento di crediti e di condanna al pagamento e neppure, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, delle azioni esecutive individuali. Rispetto a tali azioni, la legittimazione passiva spetta all'imprenditore ammesso al concordato e non al Commissario giudiziale. (sulla prima parte Conf 2240'69, mass 341603).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 185, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)