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Sez. 4, Sentenza n. 2812 del 04/11/1997 Cc. (dep. 03/12/1997) Rv. 209054 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209054-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di illegittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 616 cod. proc. pen., relativa alla condanna della parte privata ad una sanzione pecuniaria nel caso di rigetto o inammissibilità, alla stregua di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 69 del 20 giugno 1964 in tema di responsabilità processuale, principio che legittima l'onere del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nelle ipotesi di cui al citato art. 616 cod. proc. pen. (Ha inoltre precisato la Corte che tale principio assume particolare rilievo nel caso di ricorso per Cassazione avverso sussistenza patteggiata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)