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Sez. 6, Sentenza n. 1199 del 06/06/1995 Ud. (dep. 25/08/1995) Rv. 202187 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Inammissibilità del ricorso avverso sentenza contumaciale da parte di difensore non munito di specifico mandato - Condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202187-01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso

Nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza contumaciale per mancanza dello specifico mandato ex art. 571 comma terzo cod. proc. pen., sulla base di una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 616 cod. proc. pen. nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria. L'art. 616 cod. proc. pen. prevede la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria soltanto per "la parte privata che ha proposto" il ricorso inammissibile. Nel caso in cui l'imputato non abbia proposto alcun ricorso né risulta che abbia in qualche modo aderito alla iniziativa del suo difensore, la sua condanna alla spese o alla sanzione pecuniaria farebbe ingiustamente gravare sullo imputato una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà. In tale ipotesi neppure può essere condannato il difensore, che giammai può ritenersi soccombente, in quanto la impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio di funzione defensionale, esplicata per conto e nell'interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato ex art. 571 comma terzo cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)