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Sez. U, Sentenza n. 10046 del 16/11/1996 (Rv. 500577 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Accertamento del giudice disciplinare in ordine alla materialità dei fatti contestati ed alla loro idoneità a ledere gli interessi protetti - Incensurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500577-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense a norma dell'art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 è insuscettibile di ulteriore valutazione l'accertamento compiuto dal giudice disciplinare in ordine alla materialità dei fatti contestati all'incolpato e alla loro idoneità a ledere gli interessi protetti dall'art. 38 della legge professionale, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente all'organo giudicante disciplinare, il quale ha solo l'obbligo di fornire una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)