Sez. U, Sentenza n. 1553 del 17/02/1994 (Rv. 485358 - 01)
Avvocato e procuratore - Consiglio Nazionale Forense | Decisioni - Impugnazione con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Vizi denunciabili - Impugnazione - Proposizione al fine di conseguire una valutazione delle risultanze processuali diversa o di minore rilevanza - Inammissibilità.
Avvocato e procuratore - Consiglio Nazionale Forense
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, essendo, ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, soltanto per incompetenza eccesso di potere e violazione di legge, non è proponibile al fine di conseguire una valutazione delle risultanze processuali diversa o di minore rilevanza rispetto a quella data dalla decisione impugnata, senza che rilevi in contrario il disposto dell'art. 111 Cost., che, circoscrivendo, a sua volta, l'ammissibilità dell'ivi previsto ricorso al giudice di legittimità alle sole denunzie di violazione di legge, risulta ugualmente inidoneo a consentire impugnazioni dirette ad ottenere un controllo sulla sufficienza e sulla razionalità della motivazione in ordine a questioni di fatto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 56, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)