Sez. L - , Sentenza n. 27325 del 17/11/2017 (Rv. 646260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento nullo - Motivo illecito determinante - Esclusione - Giustificato motivo oggettivo - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini della nullità del licenziamento, anche nella vigenza dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970 anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento, del cui giustificato motivo oggettivo non era stata raggiunta la prova, avendo anche accertato che il vero motivo risiedeva nella volontà di vessare la lavoratrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)