Sez. L, Sentenza n. 6575 del 05/04/2016 (Rv. 639245 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento discriminatorio - Nullità - Fondamento - Licenziamento per ritorsione - Differenze - Motivo economico concorrente - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della l. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della l. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito sulla natura discriminatoria di un licenziamento che conseguiva la comunicazione della dipendente di volersi assentare per sottoporsi ad un trattamento di fecondazione assistita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 09/02/1976 num. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)