Sez. 1, Sentenza n. 2080 del 22/06/1968 (Rv. 334211 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI MERITO- NECESSITA- PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI MERITO DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - RICORSO DEI SOCI IN PROPRIO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI MERITO- NECESSITA- PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI MERITO DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - RICORSO DEI SOCI IN PROPRIO - INAMMISSIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione puo essere proposto soltanto da chi sia stato parte nel giudizio di merito. E, pertanto, inammissibile il ricorso proposto in proprio dai soci di una societa a rl, se nel giudizio di merito sia stata parte la societa e non i soci in proprio, a nulla rilevando che i soci ricorrenti in proprio siano stati indicati come rappresentanti della societa, neppure nel caso in cui i soci stessi tendano, con il ricorso, a fare rilevare di non essere stati mai i rappresentanti della societa a responsabilita limitata. (V. N. 954-67, massima n. 327194).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)