Sez. 2, Sentenza n. 3744 del 25/02/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 213526 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI | Legale rappresentante di una persona giuridica - Mancata indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza - Nullità - Esclusione - Ragioni.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI
La formalità relativa all'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista dall'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. - allorquando la querela venga proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione - non è prescritta a pena di nullità e non costituisce condizione di validità della querela medesima. Ed invero le cause di nullità devono essere espressamente previste come tali dalla legge, secondo il principio di tassatività fissato dall'art. 117 cod. proc. pen.; il potere di agire in giudizio del legale rappresentante di una persona giuridica si riconnette all'esistenza di un effettivo rapporto tra il primo e l'ente rappresentato, da cui derivino i poteri di rappresentanza e soltanto alla mancanza di tale rapporto si ricollega l'inefficacia della querela proposta e non, invece, alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)